Art. 2657 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Titolo per la trascrizione

Articolo 2657 - codice civile

La trascrizione non si può eseguire (2674) se non in forza di sentenza (2908; 131 ss. c.p.c.), di atto pubblico (2699) o di scrittura privata (2703) con sottoscrizione autenticata (2703) o accertata giudizialmente (214 ss. c.p.c.).
Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero (796 ss. c.p.c.) devono essere legalizzati (2674).

Articolo 2657 - Codice Civile

La trascrizione non si può eseguire (2674) se non in forza di sentenza (2908; 131 ss. c.p.c.), di atto pubblico (2699) o di scrittura privata (2703) con sottoscrizione autenticata (2703) o accertata giudizialmente (214 ss. c.p.c.).
Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero (796 ss. c.p.c.) devono essere legalizzati (2674).

Massime

La sentenza di accoglimento della domanda diretta ad accertare l’avvenuto trasferimento della proprietà di un immobile a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata presuppone l’accertamento, con efficacia di giudicato, della autenticità della sottoscrizione di tale scrittura. Ne consegue che, in tale ipotesi, non può essere trascritta la pronuncia giudiziale, in quanto non rientrante in alcune delle fattispecie contenute nell’art. 2643 c.c., ma si può procedere alla trascrizione della scrittura privata ai sensi dell’art. 2657 c.c.  Cass. civ., sez. , II, , 22 giugno 2011, n. 13695

Colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l’azione di accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c., ed ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c.  Cass. civ., , sez. II, , 7 novembre 2000, n. 14486

La disposizione dell’art. 2657, comma primo, c.c., secondo cui la trascrizione si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ha carattere tassativo. Pertanto, quando l’atto soggetto a trascrizione è documentato solo da una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata, l’unica via attraverso la quale l’interessato può conseguire la trascrizione dell’atto è quella dell’accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo così, integrando la scrittura con la sentenza, potrà avere titolo idoneo, costituito dalla scrittura con sottoscrizioni accertate giudizialmente.  Cass. civ., , sez. II, , 28 marzo 1995, n. 3674

Quando di un atto soggetto a trascrizione non esiste altro documento che una scrittura privata le cui sottoscrizioni non sono state autenticate, perché non apposte nelle condizioni previste dall’art. 2703 c.c. e quindi manca un titolo idoneo per eseguire la trascrizione, l’unica via con cui l’interessato può mettersi in condizioni di trascrivere è quella dell’accertamento giudiziale delle sottoscrizioni, perché, integrando la scrittura con la sentenza, si avrà una scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente, e, quindi, un titolo idoneo alla trascrizione. Mentre, a tal fine, l’intervenuto riconoscimento della scrittura esaurisce i propri effetti nell’ambito del processo e non può costituire di per sé un titolo idoneo alla trascrizione, essendo all’uopo necessario che la sottoscrizione non contestata sia accertata e dichiarata in una sentenza.  Cass. civ., , sez. II, , 29 luglio 1978, n. 3807

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