L’esercizio del diritto di riscatto agrario, previsto dall’art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590 a favore del coltivatore diretto pretermesso nel caso di vendita del fondo, ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a favore del terzo e la contestuale formazione di un titolo d’acquisto ex nunc a favore del riscattante, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione con effetto ex tunc di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia. Conseguentemente, la pronuncia che decida affermativamente sul valido esercizio di tale potere, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento e non di condanna degli acquirenti a trasferire il fondo, e costituisce valido titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2651 c.c. quale sentenza da cui risulta acquistato il diritto di proprietà su un bene immobile. Cass. civ., , sez. III, , 17 agosto 1988, n. 4957
La sentenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione del diritto di servitù ha natura dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso e, pertanto, la trascrizione di detta sentenza non ricade nella disciplina dell’art. 2643, n. 14 c.c., bensì in quella dell’art. 2651 dello stesso codice per il quale la trascrizione ha funzione di mera pubblicità-notizia ed è, quindi, priva di efficacia sostanziale. Cass. civ., , sez. II, , 29 aprile 1982, n. 2717
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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