La posteriorità, rispetto alla dichiarazione di fallimento, della trascrizione dell’atto di acquisto di un immobile da parte del fallito non compromette l’efficacia e il grado dell’iscrizione ipotecaria iscritta precedentemente alla medesima dichiarazione, ai sensi dell’art. 2650, secondo comma, c.c., che fa salvo, ai sensi dell’art. 2644 c.c., il principio di prenotazione delle formalità, per cui la successiva trascrizione a favore dell’acquirente sana “ex tunc” l’inefficacia delle precedenti trascrizioni o iscrizioni contro il medesimo acquirente; né, in materia, v’è ragione di applicare una regola diversa da quella vigente nel processo esecutivo individuale, ove la trascrizione dell’acquisto del bene in capo al debitore, se anche eseguita dopo la trascrizione del pignoramento, rende efficaci le trascrizioni ed iscrizioni contro tale soggetto eseguite anteriormente. Cass. civ., sez. , I, , 15 luglio 2011, n. 15703
La trascrizione della domanda di divisione è richiesta ai soli fini dell’osservanza dell’onere della continuità, sicché coloro che siano subentrati a titolo particolare nella quota del condividente nel corso del giudizio, pur subendo gli effetti della decisione al pari dei loro danti causa, sono legittimati ad impugnare la sentenza ove la ritengano lesiva dei loro diritti. Cass. civ., , sez. II, , 25 gennaio 2000, n. 821
In mancanza di trascrizione dell’atto di acquisto di un immobile, il conflitto tra più acquirenti va risolto non già in base all’art. 2650 c.c., applicabile soltanto nel caso vi sia continuità tra le trascrizioni, bensì in base al principio prior in tempore, potior in iure, con la conseguenza che prevale l’acquisto con data anteriore certa. Cass. civ., , sez. II, , 22 agosto 1998, n. 8337
Il conflitto tra l’acquirente di un bene che, dopo aver trascritto il proprio titolo di acquisto, abbia risolto consensualmente il contratto di trasferimento e restituito il bene all’alienante, senza che sia stato provveduto alla trascrizione del negozio risolutorio, ed il successivo acquirente dello stesso bene da parte dell’originario dante causa con contratto trascritto successivamente, configura una ipotesi di conflitto tra un attuale acquirente ed un acquirente cessato, per la cui risoluzione non rileva la mancanza della continuità delle trascrizioni. Cass. civ., , sez. I, , 26 ottobre 1976, n. 3880