Art. 2647 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

Articolo 2647 - codice civile

Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili (812), la costituzione del fondo patrimoniale (167171), le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi (160 ss., 210 ss., 215 ss.), gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione (191), gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell’art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale e del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi (177).
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d’ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte (2685).

Articolo 2647 - Codice Civile

Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili (812), la costituzione del fondo patrimoniale (167171), le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi (160 ss., 210 ss., 215 ss.), gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione (191), gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell’art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale e del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi (177).
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d’ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell’acquisto a causa di morte (2685).

Massime

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c., che comporta un limite di disponibilità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni della famiglia, va compresa tra le convenzioni matrimoniali e pertanto è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c. che, per l’opponibilità ai terzi del vincolo, impone l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili ai sensi dell’art. 2647 c.c. resta degradata a semplice pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile; pertanto, la costituzione del fondo effettuata da imprenditore poi fallito, trascritta prima del fallimento ma annotata successivamente, è inopponibile alla massa.  Cass. civ., , sez. I, , 1 ottobre 1999, n. 10859

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