Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili (713 ss., 729, 1111, 2685; 784 ss. c.p.c.), come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto (788 c.p.c.), i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti (757) e i verbali di estrazione a sorte (729, 791 c.p.c.) delle quote (2657 ss.).
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale (748 c.p.c.) e l’atto di opposizione indicato dall’art. 1113, per gli effetti ivi enunciati (2650).