Art. 2646 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Trascrizione delle divisioni

Articolo 2646 - codice civile

Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili (713 ss., 729, 1111, 2685; 784 ss. c.p.c.), come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto (788 c.p.c.), i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti (757) e i verbali di estrazione a sorte (729, 791 c.p.c.) delle quote (2657 ss.).
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale (748 c.p.c.) e l’atto di opposizione indicato dall’art. 1113, per gli effetti ivi enunciati (2650).

Articolo 2646 - Codice Civile

Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili (713 ss., 729, 1111, 2685; 784 ss. c.p.c.), come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto (788 c.p.c.), i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti (757) e i verbali di estrazione a sorte (729, 791 c.p.c.) delle quote (2657 ss.).
Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale (748 c.p.c.) e l’atto di opposizione indicato dall’art. 1113, per gli effetti ivi enunciati (2650).

Massime

La trascrizione della domanda giudiziale di divisione non rende inefficace l’ipoteca iscritta successivamente sul bene dal creditore di uno dei comunisti, ma esime i comproprietari dall’onere di chiamare in giudizio il creditore, affinché lo scioglimento della comunione abbia effetto nei suoi confronti, anche se l’approvazione dell’attribuzione delle quote nel giudizio di divisione avvenga dopo l’iscrizione dell’ipoteca, avuto riguardo all’effetto di prenotazione che si riconnette alla trascrizione della domanda di divisione.  Cass. civ., sez. , II, , 10 settembre 2009, n. 19550

La trascrizione della domanda di divisione è richiesta ai soli fini dell’osservanza dell’onere della continuità, sicché coloro che siano subentrati a titolo particolare nella quota del condividente nel corso del giudizio, pur subendo gli effetti della decisione al pari dei loro danti causa, sono legittimati ad impugnare la sentenza ove la ritengano lesiva dei loro diritti. Cass. civ., , sez. II, , 25 gennaio 2000, n. 821

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