Il reato di impedito controllo di cui all’art. 2625, comma secondo, cod. civ. può essere integrato anche da condotte meramente ostruzionistiche tese a impedire o ad ostacolare la partecipazione del socio all’assemblea ovvero dal reiterato e consapevole diniego, anche non esplicitamente manifestato, di fornire al socio, che fine abbia fatto ripetuta richiesta, la documentazione necessaria al controllo della gestione dell’impresa. Cass. civ. sez. V, 29 marzo 2019, n. 13803
Nel reato di impedito controllo, previsto dall’art. 2625 cod.civ. la condotta di impedimento, di natura non necessariamente attiva, deve attenere in modo specifico alle funzioni di controllo esercitabili da ciascun socio sulla gestione ed amministrazione della società. Cass. pen. sez. VI, 29 ottobre 2018, n. 49550
In tema di reati societari, ai fini della configurabilità del reato di impedito controllo di cui all’art. 2625 cod. civ. non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del soggetto agente ma è necessaria una condotta attiva tesa ad intralciare il controllo della regolarità della gestione da parte del socio. (In motivazione la Corte ha precisato, in particolare, che il delitto non è integrato allorchè l’amministratore si limiti a negare l’ostensione della documentazione contabile e societaria, ma solo allorquando ponga in essere operazioni volte ad occultare i documenti richiesti ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari). Cass. pen. sez. VI, 10 novembre 2016, n. 47307
Il reato di impedito controllo (art. 2625, comma secondo, cod. civ.) si consuma con il verificarsi dell’evento di danno previsto dalla fattispecie incriminatrice – necessariamente successivo alla condotta dell’impedimento del controllo perché a questa legata da un rapporto di causalità – con la conseguenza che solo dalla verificazione del danno decorre il termine per presentare la querela. Cass. pen. sez. V, 27 marzo 2012, n. 11639
In tema di reati societari, il giudice penale che accerti l’avvenuta abolitio criminis del reato di impedito controllo della gestione sociale – originariamente previsto dall’art. 2623, n. 3, c.c. – ad opera dell’art. 2625 c.c. introdotto dal D.L.vo n. 61 del 2002, il quale prevede che la condotta di impedito controllo, quando non abbia cagionato danno ai soci, sia punita con sanzione pecuniaria amministrativa – non ha l’obbligo di trasmettere gli atti alla autorità amministrativa competente ad applicare le sanzioni in ordine all’illecito depenalizzato, non sussistendo alcuna disposizione transitoria del D.L.vo n. 61 del 2002 che preveda un tale obbligo, mentre il legislatore, laddove ha ritenuto necessaria tale trasmissione, ha dettato un’espressa previsione (ad esempio per gli illeciti valutari), posto che detto obbligo si pone in contrasto con il principio di irretroattività della sanzione amministrativa sancita dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981, che non può essere derogato se non nelle ipotesi tassativamente previste. Né sono applicabili – trattandosi di violazione antecedente l’entrata in vigore del D.L.vo n. 61 del 2002 – le disposizioni transitorie di cui alla legge n. 689 del 1981, ovvero l’art. 2, comma terzo, c.p. in quanto tale previsione disciplina l’ipotesi di successione di leggi penali e non quella in cui sopravvenga una legge che trasforma il fatto costituente reato in illecito amministrativo. Con la conseguenza che in nessun caso l’autorità amministrativa può applicare alla violazione dell’art. 2623 n. 3 c.c. una sanzione ai sensi dell’art. 2625 c.c. come modificato. Cass. pen. sez. V, 5 maggio 2004, n. 21064