Art. 2621 ter – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Non punibilità per particolare tenuità

Articolo 2621 ter - codice civile

(1) Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis.

Articolo 2621 ter - Codice Civile

(1) Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis.

Note

(1) Questo articolo è stato sostituito dall’art. 9 della L. 27 maggio 2015, n. 69.

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