Art. 2615 bis – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Situazione patrimoniale

Articolo 2615 bis - codice civile

Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono (2612) la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni (2423 ss.) e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicabili gli articoli 2621 e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

Articolo 2615 bis - Codice Civile

Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono (2612) la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni (2423 ss.) e la depositano presso l’ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicabili gli articoli 2621 e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

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