Art. 2607 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modificazioni del contratto

Articolo 2607 - codice civile

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati (2604, 2611).
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità (1350).

Articolo 2607 - Codice Civile

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati (2604, 2611).
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità (1350).

Massime

L’adesione di un soggetto ad un consorzio, comportando modificazione del contratto plurilaterale ex art. 2607 c.c. deve farsi, al pari della costituzione del consorzio (art. 2603 c.c.), per iscritto a pena di nullità. All’uopo non occorre la creazione di un unico documento, essendo sufficiente che attraverso uno o piatti scritti risultino i requisiti sostanziali, particolarmente quelli volitivi, riferibili a tutti i consorziati ed al soggetto aderente, idonei alla costituzione di nuove situazioni giuridiche. Cass. civ. sez. I, 29 giugno 1981, n. 4208

 

Istituti giuridici

Novità giuridiche