Art. 2601 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Azione delle associazioni professionali

Articolo 2601 - codice civile

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dagli enti che rappresentano la categoria. (1)

Articolo 2601 - Codice Civile

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l’azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dagli enti che rappresentano la categoria. (1)

Note

(1) Il D.L.vo Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, ha soppresso le associazioni professionali costituite in rappresentanza delle categorie.

Massime

Perché sia configurabile la legittimazione di una associazione professionale ad agire per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 c.c. è necessario che sussista in capo a tale associazione un interesse ulteriore e differenziato rispetto a quello del singolo imprenditore ad essa aderente, tale da consentire ad essa di agire anche e quest’ultimo non intenda farlo. La sussistenza di tale legittimazione presuppone quindi necessariamente il carattere plurioffensivo della condotta della quale si chiede la repressione, nel senso che essa, oltre a ledere l’interesse di uno o più imprenditori, deve implicare la diretta lesione dell’interesse specifico del quale l’associazione professionale è portatrice; non è pertanto ammissibile, ai sensi della norma citata, un’azione per la repressione della concorrenza sleale promossa da una associazione di categoria a tutela di un generico interesse alla correttezza del commercio. Cass. civ. sez. I, 20 dicembre 1996, n. 11404

Nel caso in cui un’associazione non riconosciuta, quale ente esponenziale di un determinato gruppo di imprenditori, abbia ottenuto, a norma degli art. 2570 c.c. e 2 R.D. 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio collettivo utilizzato dagli imprenditori associati, detta associazione, che non riveste la qualità di imprenditore e non ha lo scopo di tutelare interessi generali di categoria, ove vengano compiuti da terzi atti di abuso del marchio, mentre può ottenere ogni tutela di tipo reale nascente dalla violazione di tale diritto oltre che il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione, non è legittimata ad agire con l’azione di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601 c.c. Cass. civ. sez. I, 29 agosto 1995, n. 9073

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