Art. 2598 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Atti di concorrenza sleale

Articolo 2598 - codice civile

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 ss., 2568, 2569 ss.) e dei diritti di brevetto (2584 ss., 2592, 2593), compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione (2564) con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda (1175).

Articolo 2598 - Codice Civile

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 ss., 2568, 2569 ss.) e dei diritti di brevetto (2584 ss., 2592, 2593), compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione (2564) con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda (1175).

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