Art. 2597 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

Articolo 2597 - codice civile

Chi esercita un’impresa (2082) in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare (1032, 2932) con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento (3 Cost.; 1679, 1680).

Articolo 2597 - Codice Civile

Chi esercita un’impresa (2082) in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare (1032, 2932) con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento (3 Cost.; 1679, 1680).

Massime

L’art. 2597 c.c. pone a carico di colui che esercita un’impresa in condizione di monopolio l’obbligo di «contrattare» con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, non anche l’obbligo legale di fornire la prestazione richiesta, a prescindere dalla stipulazione del contratto. Cass. civ. sez. III, 16 ottobre 1998, n. 10249

Il cosiddetto obbligo di contrarre – stabilito dalla legge a carico degli imprenditori che esercitino servizi di interesse generale in regime di monopolio giuridico – comporta che l’imprenditore debba stipulare il contratto con chiunque faccia richiesta del servizio, usando parità di trattamento a tutti i contraenti in ciascun gruppo di contratti omogenei, secondo le condizioni generali all’uopo previste e risultanti o direttamente dalla legge, ovvero dall’atto di concessione ovvero (come accade per l’Enel) dalla predisposizione, da parte del monopolista, di schemi contrattuali standardizzati rispondenti al meccanismo di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. onde è necessario che la richiesta dell’utente si adegui alle condizioni suddette, imposte da esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista stesso e possono legittimare dati criteri di priorità o limitazioni quantitative e qualitative nella stipulazione dei contratti, ancorché in osservanza del principio della parità di trattamento. (Omissis). Cass. civ. sez. I, 28 dicembre 1990, n. 12196

Nel contratto di fornitura di energia elettrica da parte dell’Enel (il quale, pur vertendosi in tema di servizio pubblico essenziale reso da un ente strumentale dello Stato, ha natura privatistica), deve ritenersi consentita la previsione di un termine, con facoltà dell’ente medesimo di disdetta alla relativa scadenza, al fine di evitare la rinnovazione tacita del rapporto, senza che siffatta clausola sia soggetta ad autorizzazione od approvazione dell’autorità di vigilanza (posto che limiti alla libertà negoziale sono contemplati solo per le tariffe e gli altri corrispettivi). Peraltro, tenendo conto dell’obbligo di contrattare e di osservare parità di trattamento, di cui all’art. 2597 c.c. l’esercizio di detta facoltà è legittimo solo se funzionale alla stipulazione di una nuova fornitura, secondo condizioni conformi a quelle praticate agli altri utenti, ed altresì obiettivamente ragionevoli ed eque. Cass. civ. sez. I, 6 luglio 1990, n. 7159

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