Art. 2593 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modelli e disegni

Articolo 2593 - codice civile

(1) Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali.

Articolo 2593 - Codice Civile

(1) Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali.

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 21, comma 2, del D.L.vo 2 febbraio 2001, n. 95.

Istituti giuridici

Novità giuridiche