Art. 2592 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modelli di utilità

Articolo 2592 - codice civile

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo (2563, 2569, 2577, 2584) di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce (2589).
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Articolo 2592 - Codice Civile

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo (2563, 2569, 2577, 2584) di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce (2589).
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

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