Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo (2563, 2569, 2577, 2584) di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce (2589).
Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.