Art. 2590 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Invenzione del prestatore di lavoro

Articolo 2590 - codice civile

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro (2589).
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Articolo 2590 - Codice Civile

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro (2589).
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Istituti giuridici

Novità giuridiche