Art. 2584 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Diritto di esclusività

Articolo 2584 - codice civile

Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo (2563, 2569, 2577, 2592) di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce (2588, 2589).

Articolo 2584 - Codice Civile

Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo (2563, 2569, 2577, 2592) di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce (2588, 2589).

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