Art. 2583 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Leggi speciali

Articolo 2583 - codice civile

L’esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali (2575).

Articolo 2583 - Codice Civile

L’esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali (2575).

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