Art. 2581 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Trasferimento dei diritti di utilizzazione

Articolo 2581 - codice civile

I diritti di utilizzazione sono trasferibili (2577, 2582, 2589).
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto (2725).

Articolo 2581 - Codice Civile

I diritti di utilizzazione sono trasferibili (2577, 2582, 2589).
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto (2725).

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