Art. 258 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Effetti del riconoscimento

Articolo 258 - codice civile

ll riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto (261, 262, 317 bis, 578, 687) e riguardo ai parenti di esso (1).
L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile (449 ss.) sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

Articolo 258 - Codice Civile

ll riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto (261, 262, 317 bis, 578, 687) e riguardo ai parenti di esso (1).
L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile (449 ss.) sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

Note

(1) comma sostituito dall’art. 1, comma 4, della L. 10 dicembre 2012, n. 219.

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