L’autore ha il diritto esclusivo (2563, 2569, 2584, 2592) di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge (2583).
L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente (2581), può rivendicare la paternità dell’opera (2589) e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (2579, 2582).