Art. 2569 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Diritto di esclusività

Articolo 2569 codice civile

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo (2585, 2593) marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo (2563, 2577, 2584, 2592) per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (473, 474, 514, 517 c.p.).
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell’art. 2571.

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo (2585, 2593) marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo (2563, 2577, 2584, 2592) per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (473, 474, 514, 517 c.p.).
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell’art. 2571.

Massime

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l’identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l’identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cd. “confondibilità tra imprese”. Cass. civ. sez. I, 6 dicembre 2019, n. 31938

 

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