Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo (2585, 2593) marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo (2563, 2577, 2584, 2592) per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (473, 474, 514, 517 c.p.).
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell’art. 2571.