La denominazione sociale, investendo la sua funzione distintiva la stessa soggettività della società di capitali, non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all’azienda, sia perché la cessione di quest’ultima non estingue la persona giuridica, la cui continuità ed identità è preservata proprio dal mantenimento della denominazione, sia perché l’art. 2567 cod. civ. in tema di denominazione sociale, non richiama l’art. 2565 cod. civ. dettato in tema di impresa individuale, secondo cui la ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda. (Omissis). Cass. civ. sez. I, 13 marzo 2014, n. 5931
La denominazione sociale è tutelata anche nell’ipotesi di un eventuale mutamento dell’oggetto sociale, in quanto essa ha la funzione di individuare la società come soggetto di diritto e quindi prescinde dall’attività in concreto svolta e dall’oggetto sociale, che può mutare nel corso della sua attività senza che ciò comporti un mutamento della sua soggettività e, quindi, senza che ciò renda necessaria una modifica della sua denominazione o consenta ad altri l’uso della stessa. Cass. civ. sez. I, 13 marzo 2014, n. 5931
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