Art. 2564 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modificazione della ditta

Articolo 2564 - codice civile

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione (2598) per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (2568, 2598).
Per le imprese commerciali (2195) l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese (2188) in epoca posteriore.

Articolo 2564 - Codice Civile

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione (2598) per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (2568, 2598).
Per le imprese commerciali (2195) l’obbligo dell’integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese (2188) in epoca posteriore.

Massime

In tema di confondibilità della denominazione sociale, il giudice, nel dare attuazione al disposto dell’art. 2564 cod. civ. non incontra alcun limite nell’imporre la modifica necessaria a differenziare la ditta da quella usata da un altro imprenditore eliminandone una parte, restando salva la facoltà dell’impresa di adottare una denominazione diversa, perché non faccia uso del termine o dei termini il cui uso è stato inibito dal giudice. Cass. civ. sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12136

Il concetto di luogo di esercizio dell’impresa di cui agli artt. 2564 e 2568 cod. civ. ai fini della tutela in caso di confondibilità fra imprese, non va inteso con esagerato valore restrittivo, dovendosi badare anche agli sviluppi potenziali dell’impresa razionalmente prevedibili, nonché alle pratiche difficoltà, che sovente s’incontrano, ad isolare l’espansione di un’impresa in un determinato ambito territoriale. Pertanto, la localizzazione non deve essere intesa secondo un criterio restrittivo, riguardo soltanto all’attività esplicata in un determinato momento, nel luogo di produzione e di commercio, ma facendo anche riferimento alla possibilità di espansione all’intera zona territorialmente al cosiddetto mercato di sbocco, raggiunta dall’attività complessiva dell’impresa. Cass. civ. sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12136

La ditta, comunque sia formata, deve contenere, a norma dell’art. 2563, secondo comma, cod. civ. almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, salvo quanto è disposto dal successivo art. 2565. Tuttavia, in base all’art. 2564, primo comma, cod. civ. – applicabile anche all’insegna in virtù dell’art. 2568 cod. civ. – allorché la ditta sia uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e possa creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa venga esercitata, essa “deve essere integrata o modificata con indicazione idonee a differenziarla”. Cass. civ. sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12136

Ai fini della valutazione della possibilità di confusione tra le denominazioni di due società, alla stregua dell’art. 2564 c.c. per l’oggetto delle imprese ed il luogo in cui esse sono esercitate, non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle società, essendo sufficiente il rapporto fra i rispettivi oggetti sociali, risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità; l’oggetto sociale costituisce, infatti, non solo la sfera di azione tecnica della società, ma anche l’esteriorizzazione della sua potenzialità espressiva ed espansiva, immediatamente percepibile da tutti i soggetti che entrino in rapporto con essa, in forma negoziale o concorrenziale. Cass. civ. sez. I, 8 maggio 2009, n. 10587

Ai fini della rilevanza della confondibilità delle denominazioni sociali, alla stregua dell’art. 2564 c.c. inoltre, non devono considerarsi tanto le attività svolte in concreto dalle società che abbiano denominazioni simili, quanto la potenziale concorrenzialità fra di esse, desumibile dall’oggetto sociale, quale espressione dell’ambito complessivo di attività che le società, anche in futuro, potrebbero svolgere nel mercato di riferimento. (Omissis). Cass. civ. sez. I, 28 marzo 2007, n. 7651

In tema di segni distintivi dell’impresa, ove il giudice del merito abbia accertato come illegittimo, in ragione della possibilità di confusione con l’attività e i prodotti dell’altra impresa, l’inserimento nella ditta o nella ragione sociale di parole rappresentative del marchio altrui, ben può essere ordinata la modificazione della ditta o della ragione sociale, trovando applicazione l’art. 2564 c.c. Cass. civ. sez. I, 26 agosto 2004, n. 17004

Nell’ambito della tutela del segno distintivo disposta dall’art. 2564 c.c. al fine di stabilire l’esistenza di una potenziale confondibilità delle ditte, per l’oggetto delle imprese e per il luogo in cui esse operano, non è decisivo, ancorché costituisca un necessario presupposto dell’accertamento, il solo esame dell’attuale oggetto sociale e dell’attuale posizione nel mercato, con il conseguente attuale riverbero dell’immagine sulla clientela, occorrendo anche valutare – partendo dall’esame dell’oggetto sociale, ma arricchendolo con la considerazione della sfera di azione tecnica delle imprese interefissate, e quindi delle attività complementari e similari che potenzialmente potrebbero coltivare in futuro e che sono da parte del pubblico naturalmente associabili ad una determinata ditta – se da tutto ciò possa sortire il pericolo che la legge intende evitare all’impresa che per prima abbia adottato la ditta simile. Cass. civ. sez. I, 23 novembre 1993, n. 11570

L’accertamento del giudice del merito, sulla confondibilità (o inconfondibilità) di due ditte o denominazioni sociali adottate da imprese esercenti la medesima attività – che rappresenta un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato – va condotto con riferimento al modo concreto in cui, nella prassi del mercato, l’imprenditore è designato, senza che assumano rilievo parti marginali della ditta o denominazione. Cass. civ. sez. I, 10 luglio 1993, n. 7601

La società commerciale, che abbia fatto uso di una denominazione sociale senza provvedere all’iscrizione della stessa nel registro delle imprese, è tenuta a modificarla, indipendentemente dall’eventuale preuso, quando altra società abbia iscritto nel detto registro una ditta identifica o anche confondibile. Cass. civ. sez. I, 10 luglio 1993, n. 7601

Ai sensi dell’art. 2564 c.c. nel conflitto tra i titolari di ditte uguali o simili, legittimamente usate per effetto della identità o similarità dei rispettivi cognomi, il giudice può disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni, no alla eliminazione del cognome dalla ditta sorta successivamente, ove quel conflitto sia tale da creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata. Cass. civ. sez. I, 6 marzo 1993, n. 2740

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