L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue (2563 ss.).
Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione (981, 985) e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione (2352) e degli impianti (997) e le normali dotazioni di scorte.
Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell’azienda, si applica l’articolo 1015.
La differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto (2112).