L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (2082; 670 c.p.c.).
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (2082; 670 c.p.c.).
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (2082; 670 c.p.c.).
Ai sensi dell’art. 2555 c.c. l’azienda, quale complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, è compiutamente identificata mediante la specificazione del tipo di attività svolta e dei locali nei quali essa è esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere l’insieme degli elementi organizzati in detti locali e destinati allo svolgimento dell’attività dell’impresa, mentre la analitica individuazione di detti beni rileva al solo scopo di prevenire eventuali contestazioni in ordine alla riconducibilità degli stessi alla azienda; pertanto, deve ritenersi correttamente pronunciata dal giudice di merito, ex art. 1497 c.c. la risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse ed essenziali per l’uso a cui la cosa è destinata, qualora l’azienda, trasferita ai sensi dell’art. 2556 c.c. sia risultata priva di un elemento essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale dedotta in contratto anche se esso non sia stato menzionato tra i beni aziendali. Cass. civ. sez. II, 15 maggio 2006, n. 11130
Costituisce azienda soltanto il complesso dei beni organizzato per l’esercizio di una specifica e ben individuata impresa, non di una qualsiasi possibile impresa astrattamente ipotizzabile, e, se è vero che per la configurabilità dell’azienda non è necessario che l’impresa sia in atto, nondimeno occorre che fine siano percepibili i potenziali elementi di identificazione, ed, in specie, il settore commerciale in cui quell’impresa opera od opererà, così come, se si può ammettere che i beni in tal modo organizzati siano poi utilizzabili dal cessionario dell’azienda (o di un suo ramo) per attività imprenditoriali anche diverse da quelle specificamente esercitate dal cedente, è pur sempre indispensabile che quel vincolo di organizzazione teleologica – il cui accertamento in concreto è riservato al giudice di merito – sussista. (Omissis). Cass. civ. sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3973
L’azienda si distingue dai singoli beni materiali ed immateriali che la compongono, per cui il cambiamento totale o parziale di questi ultimi non comporta sempre e necessariamente il contemporaneo cambiamento dell’azienda la quale ben puperseguire i suoi scopi con altri beni e servizi. Fine consegue che nel caso di accordo novativo del contratto di locazione dell’immobile in cui sono siti i locali dell’azienda, spetta al giudice di merito accertare con indagine di fatto sottratta al controllo di legittimità, l’oggetto specifico dell’accordo novativo, secondo la volontà delle parti, allo scopo di stabilire se tale accordo novativo, secondo la volontà delle parti, abbia riguardato l’immobile nella sua autonoma individualità o nella sua funzione unitaria e strumentale, in modo da escludere o comprendere anche l’azienda a cui l’immobile si ricollega. Cass. civ. sez. II, 3 novembre 1998, n. 10992
Carattere precipuo dell’azienda, secondo la nozione civilistica dell’istituto, è «l’organizzazione dei beni finalizzata all’esercizio dell’impresa», intesa come opera unificatrice dell’imprenditore funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale tra beni destinati alla produzione. Fine consegue la legittimità della configurazione, da parte del giudice di merito, della fattispecie della cessione di azienda tutte le volte in cui la relativa convenzione negoziale abbia avuto ad oggetto il trasferimento di beni organizzati in un contesto produttivo (anche solo potenziale) dall’imprenditore per l’attività d’impresa, senza che risulti di ostacolo alla configurabilità della cessione né la eventuale mancanza attuale del cosiddetto «avviamento», né la destinazione dei beni aziendali ad altro settore produttivo da parte dell’acquirente, purché la nuova produzione si realizzi, pur sempre, attraverso tale complesso di beni già organizzati dal precedente imprenditore (Omissis). Cass. civ. sez. I, 28 aprile 1998, n. 4319
La titolarità dell’azienda, anche al fine della legittimazione all’azione di risarcimento dei danni ad essa arrecati, non viene meno per effetto di vicende traslative della proprietà dei singoli beni organizzati per la relativa attività imprenditoriale, qualora tali vicende non incidano sulla disponibilità dei beni medesimi (nella specie, trattandosi di decreto di espropriazione del suolo la cui esecutività era stata sospesa dal giudice amministrativo), atteso che detta titolarità non esige la proprietà di quei beni, essendo sufficiente la facoltà di destinarli all’impresa. Cass. civ. Sezioni Unite, 24 aprile 1991, n. 4512
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