Il contratto di cointeressenza impropria, quale risulta delineato dall’art. 2554 cod. civ. si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa all’altro (associato) e l’apporto che quest’ultimo, senza partecipare alle perdite, conferisce per lo svolgimento di quell’impresa. Fine consegue l’applicabilità delle norme dettate per i contratti a prestazioni corrispettive, tra cui gli artt. 1460 e 1220 cod. civ. Cass. civ. sez. I, 17 aprile 2014, n. 8955
Il contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, previsto dall’art. 2554 c.c. è affine all’associazione in partecipazione ed è caratterizzato dalla possibilità di concorrere agli eventuali utili di un affare, quale corrispettivo del versamento di una somma al titolare dell’affare medesimo, in sostituzione degli interessi sulla somma stessa. Cass. civ. sez. I, 18 luglio 1969, n. 2671
Il contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite può riferirsi sia ad un complesso di affari che ad un affare unico. Cass. civ. sez. I, 18 luglio 1969, n. 2671
Al contratto di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, previsto dall’art. 2554 c.c. si applicano le disposizioni stabilite per l’associazione in partecipazione, in considerazione dell’affinità esistente fra le due figure e non quelle dettate per la società, fra le quali l’art. 2263 c.c. sulla presunzione di uguaglianza del valore dei conferimenti dei soci della società semplice. Nell’ipotesi in cui la quota degli utili spettante all’associato non sia determinata nel contratto, il criterio da applicarsi ai fini di tale determinazione è quello della proporzionalità, ossia della commisurazione della quota al valore dell’impresa dell’associante o dell’affare o degli affari da questo gestiti. Cass. civ. sez. I, 17 aprile 1968, n. 1134