Art. 2550 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pluralità di associazioni

Articolo 2550 - codice civile

Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Articolo 2550 - Codice Civile

Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Massime

Nel contratto di associazione in partecipazione, l’art. 2550 c.c. comportante l’obbligo dell’associante, salvo patto contrario, a non attribuire altre partecipazioni senza il consenso dei precedenti associati, è applicabile soltanto nell’ipotesi in cui l’attribuzione della nuova partecipazione sia successiva al primo contratto di associazione ed importi, quindi, una modificazione di quote di partecipazione agli utili dell’impresa e dell’affare e non nel caso in cui l’attribuzione della posizione di associato a due distinte persone abbia luogo contestualmente con due distinte scritture redatte in pari data, in guisa da non potersi stabilire a chi delle due, quale precedente associato, spetti di dare il consenso prescritto dalla legge. Cass. civ. sez. II, 27 marzo 1996, n. 2715

Istituti giuridici

Novità giuridiche