Art. 2549 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Nozione

Articolo 2549 - codice civile

Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (1350).
Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro (1) (2).
Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento (3).

Articolo 2549 - Codice Civile

Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (1350).
Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro (1) (2).
Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare di cui all’articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento (3).

Note

(1) Questo comma, aggiunto dall’art. 1, comma 28, della L. 28 giugno 2012, n. 92, è stato così sostituito dall’art. 53, comma 1, lett. a), del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81.
(2) A norma dell’art. 53, comma 2, del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81, i contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
(3) Questo comma, aggiunto dall’art. 1, comma 28, della L. 28 giugno 2012, n. 92, così come modificato dall’art. 7, comma 5, n. 2 bis), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99, è stato abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. b), del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81.

Massime

Il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all’altro (associato) e l’apporto da quest’ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, nè la comunanza dell’affare o dell’impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell’associante. Fine deriva che soltanto l’associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell’associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all’apporto, ma non che gli sia attribuita una quota degli eventuali incrementi patrimoniali, compreso l’avviamento, neppure se ciò le parti abbiano previsto nel contratto, in quanto una clausola di tal fatta costituisce previsione tipica dello schema societario, come tale incompatibile con la figura disciplinata dagli artt. 2549 e segg. c.c. con la conseguenza che al contratto complesso, in tal modo configurabile, deve applicarsi soltanto la disciplina propria del contratto di associazione in partecipazione, ove sia accertato che la funzione del medesimo sia quella in concreto prevalente. Cass. civ. sez. I, 24 giugno 2011, n. 13968

L’associazione in partecipazione ha, quale elemento causale indefettibile di distinzione dal rapporto di collaborazione libero-professionale, il sinallagma tra partecipazione al rischio d’impresa gestita dall’associante e conferimento dell’apporto lavorativo dell’associato. Fine consegue che l’associato il cui apporto consista in una prestazione lavorativa deve partecipare sia agli utili che alle perdite, non essendo ammissibile un contratto di mera cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite, tenuto conto dell’espresso richiamo, contenuto nell’art. 2554, secondo comma, c.c. all’art. 2102 c.c. il quale prevede la partecipazione del lavoratore agli utili “netti” dell’impresa. Cass. civ. sez. lav. 28 maggio 2010, n. 13179

Nel contratto di associazione in partecipazione, che mira, nel quadro di un rapporto sinallagmatico con elementi di aleatorietà, al perseguimento di finalità in parte analoghe a quelle dei contratti societari, è elemento costitutivo essenziale, come si evince chiaramente dall’art. 2549 c.c. la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili dell’impresa, e non ai ricavi, i quali ultimi rappresentano in se stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività dell’impresa. (Principio enunciato in controversia relativa alla qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato o di associazione in partecipazione). Cass. civ. sez. lav. 4 febbraio 2002, n. 1420

La pattuita partecipazione dell’associato, il cui apporto abbia un contenuto patrimoniale, ai ricavi dell’impresa gestita in associazione, ancorché non sia perfettamente assimilabile alla partecipazione agli utili come previsto dall’art. 2549 c.c. non altera il tipo contrattuale sicché è ravvisabile pur sempre un’associazione in partecipazione e non già né un contratto atipico, né un contratto di lavoro subordinato atteso che la variabilità del fatturato comporta da un parte il diritto dell’associato al rendiconto e, d’altra parte, la presenza di un suo rischio patrimoniale incompatibilità con la subordinazione; né è ravvisabile un rapporto di parasubordinazione, che richiede che l’apporto dell’associato consista esclusivamente nella propria attività lavorativa e che quindi non è ravvisabile quando tale apporto abbia un contenuto patrimoniale. Consegue quindi che la lite avente ad oggetto tal genere di contratto rientra nella competenza del giudice civile ordinario. Cass. civ. sez. lav. 6 maggio 1997, n. 3936

Non è incompatibile con la natura del contratto di associazione in partecipazione la previsione della corresponsione in favore dell’associato di una somma fissa priva di ogni riscontro con gli utili effettivamente conseguiti. Cass. civ. sez. I, 24 novembre 2000, n. 15175

Nell’associazione in partecipazione, l’apporto cui è tenuto l’associato ex art. 2549 c.c. può essere della più varia natura, patrimoniale od anche personale. Esso può pertanto, consistere anche nell’attività di intermediazione per la conclusione di determinati affari. Cass. civ. sez. I, 24 novembre 2000, n. 15175

Il contratto di associazione in partecipazione per un periodo di tempo determinato non è un contratto basato sull’elemento della ducia e, pertanto, non è consentito il recesso unilaterale anticipato. Cass. civ. sez. I, 30 maggio 2013, n. 13649

Il principio espresso dall’art. 1458, primo comma, c.c. secondo cui gli effetti retroattivi della risoluzione non operano per le prestazioni già eseguite, riguarda i contratti ad esecuzione continuata o periodica, ossia soltanto quelli in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l’intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo. Pertanto, ad essi non può ricondursi il contratto di associazione in partecipazione ex art. 2549 c.c. con il quale l’associante attribuisce all’associato, come corrispettivo di un determinato apporto unitario, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piùaffari, trattandosi, a differenza del contratto di società, di un negozio bilaterale, che crea un singolo scambio fra l’apporto e detta partecipazione. Cass. civ. sez. I, 28 ottobre 2011, n. 22521

L’associazione in partecipazione, inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione, prevede il conseguimento di un risultato comune attraverso l’apporto dei partecipanti, che è in parte patrimoniale e in parte personale, di modo che la cessazione di uno solo, ma essenziale elemento dell’apporto pattuito, ben può costituire causa di risoluzione del contratto; peraltro il giudice di merito, nel valutare la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c. deve tener conto della gravità dell’inadempimento, che deve essere accertata sulla base di un criterio relativo, nel quadro complessivo del rapporto e dei reciproci interessi dei contraenti, tenendo presente che, quando l’inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto dell’altra non è di buona fede e, quindi, non è giustificato. Cass. civ. sez. I, 26 luglio 1994, n. 6951

La riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un’indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante e l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell’associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell’organizzazione aziendale. Cass. civ. sez. lav. 29 gennaio 2015, n. 1692

In tema di contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato, l’elemento differenziale rispetto al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili d’impresa risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l’apporto della prestazione da parte dell’associato, dovendosi verificare l’autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell’associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite. Pertanto, laddove è resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell’organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d’impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell’associato nella gestione dell’impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale “favor” accordato dall’art. 35 Cost. che tutela il lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”. Cass. civ. sez. lav. 28 gennaio 2013, n. 1817

In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato, pur avendo indubbio rilievo il “nomen iuris” usato dalle parti, occorre accertare se lo schema negoziale pattuito abbia davvero caratterizzato la prestazione lavorativa o se questa si sia svolta con lo schema della subordinazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la sussistenza di elementi caratterizzanti la associazione in partecipazione, ossia la partecipazione agli utili e la sottoposizione di rendiconti, ed aveva invece ravvisato la subordinazione nelle concrete modalità di svolgimento del rapporto, caratterizzate dal pagamento di retribuzione a cadenze fisse, da direttive tecniche e continui controlli della prestazione). Cass. civ. sez. lav. 24 febbraio 2011, n. 4524

In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa, la causa del primo è ravvisabile nello scambio tra l’apporto dell’associato all’impresa dell’associante ed il vantaggio economico che quest’ultimo si impegna a corrispondere all’associato medesimo. Non costituiscono elementi caratterizzanti del contratto, invece, sia la partecipazione alle perdite, atteso che l’associato che lavori in un’impresa con risultati negativi comunque è soggetto in senso lato ad un rischio economico, sia la mancanza dell’effettività di controllo da parte dell’associato sulla gestione dell’impresa, posto che diversamente si desume dall’art. 2552, comma terzo, c.c. sia la circostanza che la partecipazione possa essere commisurata al ricavo dell’impresa anziché agli utili netti, in quanto l’art. 2553 c.c. consente alle parti di determinare la quantità della partecipazione dell’associato agli utili. Cass. civ. sez. lav. 8 ottobre 2008, n. 24871

Al fine di stabilire se lo svolgimento di prestazioni lavorative sia da ricondurre ad un rapporto di lavoro subordinato o invece ad un rapporto associativo occorre accertare se il corrispettivo dell’attività lavorativa escluda o meno un apprezzabile rischio, se colui che la esplica sia assoggettato al potere disciplinare e gerarchico della persona o dell’organo che assume le scelte di fondo nell’organizzazione delle persone o dei beni e, ancora, se il prestatore abbia un potere di controllo sulla gestione economica dell’impresa. Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 1998, n. 2315

 

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