(1) A norma dell’art. 12, comma 75, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135, l’incarico di commissario, previsto da questo articolo, è monocratico. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l’onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.
(2) A norma dell’art. 381, comma 1, del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, il secondo periodo di questo comma è stato così sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».
A norma dell’art. 389, comma 1, del medesimo provvedimento, tali disposizioni entreranno in vigore decorsi diciotto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto (Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019).