Lo scioglimento d’ufficio della società cooperativa, disposto, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c. pendente, nei suoi confronti, un giudizio di appello, non comporta l’improcedibilità del gravame, ma – in applicazione delle norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa, ivi compreso l’art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. nel testo introdotto dal d.l.vo n. 5 del 2006 – la sua prosecuzione e decisione nei confronti del nominato commissario liquidatore. Cass. civ. sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1083
In tema di società cooperative edilizie di abitazione, allorché, per effetto del mancato deposito, nei termini prescritti, dei bilanci per due anni consecutivi, la società, ai sensi dell’art. 2544, primo comma, c.c. nel testo dettato dall’art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia stata sciolta di diritto ed abbia perso la personalità giuridica, i suoi soci diventano illimitatamente responsabili per le obbligazioni pregresse e per quelle conseguenti alle eventuali nuove attività, in applicazione analogica delle disposizioni dettate per le società prive di personalità giuridica. Cass. civ. sez. I, 6 dicembre 2001, n. 15475
Lo scioglimento di una società cooperativa per mancato deposito degli atti prescritti dalla legge per un biennio non si verifica se non con la pronuncia dell’autorità amministrativa prevista dall’art. 2544 c.c. Cass. civ. sez. III, 15 dicembre 1976, n. 4642