Art. 2545 novies – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Modificazioni dell'atto costitutivo

Articolo 2545 novies - codice civile

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436.
La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

Articolo 2545 novies - Codice Civile

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436.
La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

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