Art. 2532 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Recesso del socio

Articolo 2532 - codice civile

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Articolo 2532 - Codice Civile

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Massime

In tema di società cooperative, il recesso convenzionale, contemplato dagli artt. 2518 e 2526 c.c. (nel testo anteriore alle modiche introdotte dall’art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2006, n.  6 ), in quanto previsto dall’atto costitutivo, costituisce manifestazione della volontà negoziale, la quale può legittimamente disciplinarlo attraverso clausole che fine determinino il contenuto, ammettendo l’esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche, ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all’autorizzazione o all’approvazione del consiglio d’amministrazione o dell’assemblea dei soci. Tali clausole, volte a garantire il perseguimento dell’oggetto della società attraverso la conservazione dell’integrità della compagine sociale, attribuiscono ai predetti organi un potere discrezionale, che non può tuttavia essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto di provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell’approvazione, i quali, oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell’esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio, ai sensi dell’art. 2437, terzo comma c.c. (applicabile anche alle società cooperative ), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso. La violazione di tale diritto, per inosservanza dei predetti principi, rende applicabile l’art. 1359 c.c. in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell’autorizzazione non comporta infatti la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell’ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea opera come condizione di efficacia. Cass. civ. sez. I, 2 maggio 2006, n. 10135

Oltre al recesso legale del socio, previsto dagli artt. 2523 e 2437 c.c. (norma, quest’ultima dettata per le società per azioni, ma estensibile alle società cooperative) l’ordinamento prevede il recesso convenzionale (artt. 2518 e 2526 c.c.) e se il primo non può essere limitato o soppresso neppure da clausole statutarie, attraverso la previsione dell’approvazione degli organi statutari (la quale finirebbe per trasformare l’esercizio di un diritto potestativo in una proposta negoziale e per rimetterne l’efficacia alla discrezione di un terzo), non altrettanto può affermarsi per il recesso statutario, il quale, nascendo con l’atto costitutivo, come atto di manifestazione della volontà negoziale, dalla stessa volontà può essere disciplinato attraverso clausole, determinative del contenuto, sia quando attribuiscono al socio la facoltà di recedere in situazioni specifiche, sia quando questa stessa facoltà limitano o condizionano. Fine consegue che è legittima la disciplina convenzionale che subordina il recesso a determinati presupposti o condizioni, tra i quali l’autorizzazione o l’approvazione del consiglio d’amministrazione o dell’assemblea dei soci. Cass. civ. sez. I, 6 aprile 2001, n. 5126

L’articolo 2526, comma secondo c.c. sulla efficacia del recesso del socio differita, se tempestiva, a chiusura esercizio, o, se intempestiva, a chiusura dell’esercizio successivo, è previsione privatistica formulata nell’esclusivo interesse della società e, non afferendo l’ordine pubblico, derogabile da clausola statutaria. Cass. civ. sez. I, 5 marzo 2001, n. 3151

In materia di cooperative edilizie operanti con il contributo anche parziale dello Stato, la controversia fra il socio e la cooperativa medesima, insorta prima della stipulazione del mutuo individuale, avente ad oggetto, fra l’altro, il recesso o l’esclusione del socio (ancorchè investa posizioni di diritto soggettivo) spetta alle commissioni di vigilanza e poi al giudice amministrativo in sede di impugnazione delle deliberazioni di dette commissioni, non essendo tale giurisdizione, prevista dall’art. 131 del R.D. n. 1165 del 1938, venuta meno a seguito dell’entrata in vigore del codice civile, che agli artt. 2516 e 2517 espressamente richiede per l’applicabilità della relativa disciplina la compatibilità con le leggi speciali. Cass. civ. Sezioni Unite, 2 aprile 1991, n. 3437

 

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