Art. 2529 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Acquisto delle proprie quote o azioni

Articolo 2529 - codice civile

L’atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell’articolo 2545 quinquies e l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo 2529 - Codice Civile

L’atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell’articolo 2545 quinquies e l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

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