Art. 2518 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Responsabilità per le obbligazioni sociali

Articolo 2518 - codice civile

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Articolo 2518 - Codice Civile

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

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