Art. 2515 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Denominazione sociale

Articolo 2515 - codice civile

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa.
L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualità prevalente (1).

Articolo 2515 - Codice Civile

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa.
L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualità prevalente (1).

Note

(1) Questo comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 5, della L. 23 luglio 2009, n. 99.

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