Art. 2511 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Società cooperative

Articolo 2511 - codice civile

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice (1).

Articolo 2511 - Codice Civile

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice (1).

Note

(1) Le parole: «iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice» sono state aggiunte dall’art. 10, comma 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Massime

Le cooperative sociali di servizio di cui alla lettera a ) dell’art. 1, comma primo legge 8 novembre 1991, n. 381 perseguono, al pari di ogni altra società cooperativa, lo scopo mutualistico, ancorché si tratti di mutualità esterna, trascendente gli interessi immediati dei soci, in quanto esse mirano a realizzare nella forma tipizzata della gestione di servizi socio sanitari od educativi, l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Pertanto la gestione di servizi socio-sanitari è sufficiente a qualificare come cooperativa sociale la società cooperativa che li gestisca, restando irrilevante, ai fini della determinazione degli obblighi contributivi previdenziali, la qualità personale dei destinatari del servizio o la erogazione di esso a titolo gratuito o a pagamento. Cass. civ. sez. lav. 11 maggio 2004, n. 8916

In relazione alle cooperative edilizie deve escludersi la possibilità di cessione degli alloggi edificati a terzi, con conseguente nullità per illiceità dell’oggetto della delibera di alienazione del bene sociale ; tale situazione non è riscontrabile, tuttavia quando la cessione di una parte di edificio ad un estraneo alla compagine sociale costituisca non l’espressione di un’attività commerciale di tipo lucrativo contrapposta al fine mutualistico, bensì uno strumento perchè, senza lesione dei diritti dei soci, si conseguano i fini istituzionali ed il migliore soddisfacimento delle disposizioni costituite in capo alla generalità dei soci. (Nella specie la cooperativa edilizia aveva compensato i professionisti che avevano prestato la loro opera per la società con la cessione di alcune unità immobiliari nei costruendi edifici per mancanza di disponibilità finanziarie liquide e senza che questo fatto comportasse lesione dei diritti dei soci prenotatari ). Cass. civ. sez. II, 27 febbraio 2004, n. 4021

Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di una società cooperativa a responsabilità limitata, che preveda l’obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento, in modo che l’esercizio si chiuda senza utili e senza perdite, dovendosi escludere che tale clausola incida sulla tipologia societaria, trasformando la società in una società a responsabilità illimitata, in quanto detta clausola non impegna i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, ma riguarda i rapporti interni alla società, ed, inoltre, è pienamente compatibile con la realizzazione dell’oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria ad essa funzionale. Cass. civ. sez. I, 29 ottobre 1999, n. 12157

Lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con l’intento di lucro, ben potendo questi due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato. Pertanto, ai fini della applicabilità della norma del secondo comma dell’art. 2540 c.c. che prevede la possibilità del fallimento delle cooperative, per l’accertamento della sussistenza o meno del fine di speculazione di una società cooperativa si deve avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa e non al suo carattere mutualistico. Cass. civ. Sezioni Unite, 10 marzo 1969, n. 766

 

Istituti giuridici

Novità giuridiche