Art. 2505 ter – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese

Articolo 2505 ter - codice civile

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501 ter, 2502 bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall’articolo 2448.

Articolo 2505 ter - Codice Civile

Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501 ter, 2502 bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall’articolo 2448.

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