Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, nè società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501 ter, secondo comma; [le disposizioni dell’articolo 2501 sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione;] (1) i termini di cui agli articoli 2501 ter, quarto comma, 2501 septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.