Art. 249 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità

Articolo 249 - codice civile

L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L’azione è imprescrittibile.
Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245. (1)

Articolo 249 - Codice Civile

L’azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.
L’azione è imprescrittibile.
Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo 247.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245. (1)

Note

(1) articolo sostituito dall’art. 21 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

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