Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari (102 c.p.c.) nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta (414), l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore (78 c.p.c.) nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato (390) o un maggiore inabilitato (415 ss.), l’azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore (78 c.p.c.) parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore (78 c.p.c.) parimenti nominato dal giudice.