Art. 247 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Legittimazione passiva

Articolo 247 - codice civile

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari (102 c.p.c.) nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta (414), l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore (78 c.p.c.) nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato (390) o un maggiore inabilitato (415 ss.), l’azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore (78 c.p.c.) parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore (78 c.p.c.) parimenti nominato dal giudice.

Articolo 247 - Codice Civile

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari (102 c.p.c.) nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta (414), l’azione è proposta in contraddittorio con un curatore (78 c.p.c.) nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Se una delle parti è un minore emancipato (390) o un maggiore inabilitato (415 ss.), l’azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore (78 c.p.c.) parimenti nominato dal giudice.
Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti, l’azione si propone nei confronti delle persone indicate nell’articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore (78 c.p.c.) parimenti nominato dal giudice.

Massime

L’azione di disconoscimento, contestazione o reclamo della legittimità, qualora coinvolga un minore, comporta la scissione della posizione processuale del medesimo, rappresentato da un curatore ad hoc (art. 247, comma secondo, c.c.), da quella di rappresentanza del genitore o del tutore in genere; conseguentemente il curatore speciale non deve farsi autorizzare a stare in giudizio dal giudice tutelare, poiché egli è stato nominato proprio perché eserciti i poteri processuali nell’interesse del minore, il cui status viene ad essere contestato, nell’arco dell’intero giudizio. Cass. civ. sez. I, 23 dicembre 1977, n. 5727

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