Art. 2447 quater – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato

Articolo 2447 quater - codice civile

La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

Articolo 2447 quater - Codice Civile

La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

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