Art. 2441 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Diritto di opzione

Articolo 2441 - codice civile

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell’offerta (1).
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in (2) mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti sul mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti (3).
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale (4).
Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale [, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima] (5).
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (6) almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343 ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finchè questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione (7). La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati (8), anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre.
Non si considera escluso nè limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell’operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l’ammontare.
Con deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione per le (9) azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. [L’esclusione dell’opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma] (10).

Articolo 2441 - Codice Civile

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell’offerta (1).
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in (2) mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti sul mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti (3).
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale (4).
Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale [, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima] (5).
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (6) almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343 ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finchè questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione (7). La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati (8), anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre.
Non si considera escluso nè limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell’operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l’ammontare.
Con deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione per le (9) azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. [L’esclusione dell’opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma] (10).

Note

(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 20, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 116.
(2) L’originaria parola: «sui» è stata sostituita dall’attuale: «in» dall’art. 19, comma 1, lett. a) del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.
(3) Le parole: «per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti» dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 11 ottobre 2012, n. 184.
(4) Le parole: «dalla società incaricata della revisione contabile» sono state sostituite dalle parole: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale» dall’art. 37, comma 21, lett. a), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39. Le parole: «dal revisore legale o dalla società di revisione legale» sono state, a loro volta, da ultimo così sostituite dalle attuali: «da un revisore legale o da una società di revisione legale» dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 11 ottobre 2012, n. 184.
(5) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 11 ottobre 2012, n. 184.
(6) Le parole: «del controllo contabile» sono state così sostituite dalle attuali: «della revisione legale dei conti» dall’art. 37, comma 21, lett. b), del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 39.
(7) Le parole: «Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale nell’ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.» sono state così sostituite dalle attuali: «Il parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343 ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finchè questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.» dall’art. 1, comma 7, del D.L.vo 29 novembre 2010, n. 224.
(8) Le originarie parole: «in borsa» sono state sostituite dalle attuali: «in mercati regolamentati» dall’art. 19, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2004, n. 310.
(9) Le parole: «limitatamente a un quarto delle» sono state così sostituite dalle attuali: «per le» dall’art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 11 ottobre 2012, n. 184.
(10) Questo periodo è stato soppresso dall’art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 11 ottobre 2012, n. 184.

Massime

Affinché, ai sensi dell’art. 2441 c.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”), sia consentito sacrificare il diritto di opzione attribuito al socio, non è necessario che tale sacrificio costituisca l’unico inderogabile mezzo per realizzare l’interesse della società, ma è sufficiente che, in presenza di un interesse di particolare natura ed intensità, nella scelta del modo di realizzare l’aumento di capitale la predetta soluzione appaia preferibile e ragionevolmente più conveniente. L’accertamento, circa la sussistenza dell’interesse anzidetto e l’opportunità della soluzione adottata è rimesso al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, fatta salva la deduzione di un vizio di motivazione, configurabile ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Cass. civ. sez. I, 8 febbraio 2019, n. 3779

La deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale di una società per azioni, che sia stata assunta con violazione del diritto di opzione, non è nulla, ma meramente annullabile, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell’interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela di tale interesse determina un’ipotesi di mera annullabilità. Cass. civ. sez. I, 20 gennaio 2011, n. 1361

In tema di opzione per l’acquisto di titoli azionari, anche nel caso in cui il patto di opzione relativo alla vendita sia associato ad un pactum de compensando tra il prezzo della vendita e il credito del titolare del diritto di opzione per altro titolo, il momento traslativo della vendita si determina per effetto dell’esercizio della opzione. Fine consegue che, ai fini della sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria fallimentare e della ricorrenza del periodo sospetto, occorre considerare il momento in cui è stata esercitata l’opzione e non il precedente negozio con il quale sono state regolate le modalità di esercizio della compensazione ed è stata concessa la opzione. Cass. civ. sez. I, 26 ottobre 2006, n. 23022

La intestazione fiduciaria di titoli azionari ad altro azionista della società comporta la nascita, tra fiduciante e fiduciario, di un rapporto di mandato senza rappresentanza all’esercizio di tutti i diritti connessi alla partecipazione societaria, compreso quello di esercitare la facoltà di opzione sulle azioni di nuova emissione (art. 2441 c.c.), con contestuale sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dall’assemblea. Fine consegue che, in caso di successiva controversia giudiziaria circa l’esatta portata ed i concreti limiti dell’esercizio di tali diritti, la eventuale sottoscrizione degli aumenti del capitale compiuta dal fiduciario è riferibile, a titolo di presunzione semplice, quale attività compiuta in nome proprio ma per conto del fiduciante, al fiduciante stesso (nei limiti del diritto a lui spettante in relazione al numero di azioni oggetto del pactum duciae), salva prova contraria di diversi accordi tra le parti, da fornirsi da parte del duciario. Cass. civ. sez. I, 23 giugno 1998, n. 6246

Con riguardo ad aumento di capitale di una Spa mediante emissione di nuove azioni, è legittima la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione fissi, per l’assegnazione delle azioni rimaste non optate, un prezzo diverso (e maggiore) rispetto a quello stabilito per l’opzione, in quanto l’art. 2441 c.c. mentre al primo comma, attraverso l’obbligo di offerta in opzione dei nuovi titoli, tutela in maniera incondizionata (anche rispetto ad offerte più  vantaggiose per la società) l’interesse del socio a conservare inalterata la proporzione in cui egli partecipa al capitale sociale, al terzo comma si limita a stabilire un semplice diritto di prelazione, nell’assegnazione delle azioni rimaste non optate, per coloro che abbiano esercitato l’opzione, accordando a questi ultimi pur sempre una preferenza, condizionata, per alla ricorrenza della parità di trattamento rispetto ad altri soggetti. L’indicata deliberazione può essere validamente adottata dal consiglio d’amministrazione, non assumendo rilievo, nell’ipotesi, la disposizione di cui al sesto comma del citato art. 2441 c.c. che riserva all’assemblea dei soci il potere di stabilire il prezzo di emissione delle nuove azioni nel diverso caso in cui l’aumento del capitale sociale avvenga con esclusione o limitazione del diritto di opzione. Cass. civ. sez. I, 28 marzo 1996, n. 2850

 

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