Art. 2435 bis – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Bilancio in forma abbreviata

Articolo 2435 bis - codice civile

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;(1)
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;(1)
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; [dalle voci BI e BII dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;] (2) la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (3).
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9 (c), B9 (d), B9 (e)
voci B10 (a), B10 (b), B10 (c)
voci C16 (b) e C16 (c)
voci D18 (a), D18 (b), D18 (c), D18 (d) (4)
voci D19 (a), D19 (b), D19 (c), D19 (d) (5)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti (6).
Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo e quinto e sesto comma dell’articolo 2423 ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22 bis), 22 ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22 quater), 22 sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonchè dal primo comma dell’articolo 2427 bis, numero 1) (7).
Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22 bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione (8) (9).
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (10).
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Articolo 2435 bis - Codice Civile

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;(1)
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;(1)
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; [dalle voci BI e BII dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;] (2) la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (3).
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9 (c), B9 (d), B9 (e)
voci B10 (a), B10 (b), B10 (c)
voci C16 (b) e C16 (c)
voci D18 (a), D18 (b), D18 (c), D18 (d) (4)
voci D19 (a), D19 (b), D19 (c), D19 (d) (5)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti (6).
Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo e quinto e sesto comma dell’articolo 2423 ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22 bis), 22 ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22 quater), 22 sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonchè dal primo comma dell’articolo 2427 bis, numero 1) (7).
Le società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22 bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione (8) (9).
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (10).
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Note

(1) Questo numero è stato così sostituito dall’art. 1, comma 4, del D.L.vo 3 novembre 2008, n. 173.
(2) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall’art. 6, comma 12, lett. a), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
(3) Le parole: «Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.» sono state inserite dall’art. 6, comma 12, lett. a), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
(4) Le parole: «, D18 (d)» sono state inserite dall’art. 6, comma 12, lett. b), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
(5) Le parole: «, D19 (d)» sono state inserite dall’art. 6, comma 12, lett. b), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
(6) Questo comma è stato abrogato dall’art. 6, comma 12, lett. c), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
(7) Questo comma è stato così modificato dal dall’art. 24, comma 2, lett. b), L. 23.12.2021, n. 238
(8) Le parole: «limitare alla natura e all’obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22 ter» sono state così sostituite dalle seguenti: «con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione» dall’art. 6, comma 12, lett. e), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.
(9) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 5, del D.L.vo 3 novembre 2008, n. 173.
(10) Questo comma è stato inserito dall’art. 6, comma 12, lett. f), del D.L.vo 18 agosto 2015, n. 139.

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