Art. 2423 ter – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico

Articolo 2423 ter - codice civile

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.(1)

Articolo 2423 ter - Codice Civile

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell’ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.(1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 24, comma 2, lett. a), L. 23.12.2021, n. 238

Massime

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, i contributi a fondo perduto (in conto capitale o in conto impianti) costituiscono una sopravvenienza attiva tassabile nell’esercizio in cui sono stati incassati, ai sensi dell’art. 55, terzo comma, lett. c) del d.p.r. 22 dicembre 1986, 917 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, modificato dall’art. 21, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), da indicare nello stato patrimoniale e nel conto economico del relativo bilancio rispettando l’obbligo, previsto dall’art. 2423-ter c.c. di iscrivere in tali documenti le voci previste negli artt. 2424 e 2425 c.c. separatamente e secondo l’uniforme ordine tassativo da essi imposto, senza possibilità di iscrizione di mere “registrazioni di memoria”. Fine consegue che, quando il contributo sia stato concesso nel corso di un esercizio, ma erogato, “pro quota”, in quello successivo, è inidonea la mera ripetizione dell’indicazione, già inserita nel bilancio relativo all’anno di concessione, dell’intero importo dello stesso nella posta “ratei e risconti passivi”, perché in tal modo non viene operata alcuna scelta tra le pur possibili diverse rappresentazioni tecnico-contabili del fatto (riduzione del costo delle immobilizzazioni acquisite con quel contributo e gradato accreditamento dello stesso al conto economico sulla base della vita utile del cespite, con le connesse varianti di contabilizzazione; conferimento da parte di terzo non azionista, con costituzione di specifica riserva del patrimonio netto) e si giustifica la ripresa a tassazione della sopravvenienza attiva non dichiarata. Cass. civ. sez. V, 22 gennaio 2010, n. 1147

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