L’art. 2399, primo comma, lett. c), c.c. (come sostituito dal d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6), nello statuire che sono incompatibili con la carica di sindaco coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che fine compromettano l’indipendenza, impone al giudice di merito di verificare non solo se il controllore sia direttamente coinvolto nell’attività da controllare ma anche che essa non riguardi piuttosto un socio o un associato del sindaco. In tali casi, è legittimo confrontare i ricavi derivanti al sindaco dal rapporto di collaborazione, in ragione della sua posizione nella compagine associativa, e il compenso conseguente alle sue funzioni di controllo; e concludere che l’indipendenza del controllore è messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale. Cass. civ. sez. I, 8 maggio 2015, n. 9392
In tema di società di capitali, ed ai fini dell’accertamento della sussistenza del vincolo di collaborazione continuativa previsto dall’art. 2399 c.c. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6) come causa di ineleggibilità alla carica di sindaco delle società per azioni, o di decadenza dall’ufficio in ipotesi di avvenuta elezione, l’inerenza ad atti o vicende societarie di particolare importanza costituisce soltanto un aspetto della rilevanza delle prestazioni su cui il giudice del merito deve svolgere la sua indagine, non risultando sufficiente che le stesse rivestano particolare interesse per il cliente, ma occorrendo anche che, complessivamente, esse assumano una ragguardevole consistenza in rapporto all’esercizio ordinario della professione da parte del sindaco. (Omissis). Cass. civ. sez. I, 28 marzo 2013, n. 7902
In tema di società di capitali, il rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita, sancito dall’art. 2399 c.c. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6) come causa di ineleggibilità alla carica di sindaco delle società per azioni, o di decadenza dall’ufficio in ipotesi di avvenuta elezione, è configurabile non soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogniqualvolta ricorra un legame riguardante lo svolgimento di attività professionali, rese anche nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere non saltuario nè occasionale. Cass. civ. sez. I, 28 marzo 2013, n. 7902
La causa di ineleggibilità per i sindaci delle società per azioni, prevista dall’art. 2399 c.c. come sostituito dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, e relativa all’esistenza con la società medesima di un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, non sussiste soltanto nell’ipotesi di un rapporto contrattuale di durata, formalmente stipulato fra il professionista e la società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi che, sebbene formalmente distinti, configurino uno stabile legame di clientela ; la ratio della norma, infatti, risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo. Cass. civ. sez. I, 9 maggio 2008, n. 11554