Art. 238 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita

Articolo 238 - codice civile

(1) Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244 (2), nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio nato nel matrimonio (3) e il possesso di stato conforme all’atto stesso (131, 236, 237).
Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all’atto dinascita (253) (4).

Articolo 238 - Codice Civile

(1) Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244 (2), nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio nato nel matrimonio (3) e il possesso di stato conforme all’atto stesso (131, 236, 237).
Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all’atto dinascita (253) (4).

Note

(1) La rubrica: «Atto di nascita conforme al possesso di stato» è stata così sostituita dall’attuale dall’art. 13, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

(2) Le parole: «233, 234, 235 e 239» sono state così sostituite dalle attuali: «234, 239, 240 e 244» dall’art. 13, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

(3) Le parole: «figlio legittimo» sono state così sostituite dalle attuali: «figlio nato nel matrimonio» dall’art. 105, comma 2, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

(4) Questo comma è stato abrogato dall’art. 13, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

Massime

Dal combinato disposto degli artt. 238 e 248 c.c. si desume che la pronunzia di nullità del matrimonio è ragione sufficiente per l’esercizio dell’azione di contestazione della legittimità della filiazione, ai sensi del citato art. 248, anche nella ipotesi in cui siano applicabili gli effetti del matrimonio putativo di cui al precedente art. 128. La contestazione è vietata, a norma dell’art. 238, soltanto quando concorrono il titolo di figlio legittimo risultante dall’atto di nascita ed il possesso di stato conforme all’atto. L’applicabilità della norma concernente il matrimonio putativo non supplisce al difetto del possesso di stato quando risultino insussistenti i fatti indicati nell’art. 237, secondo comma, né osta alla proponibilità dell’azione di contestazione. Anche nell’ipotesi di matrimonio putativo non supplisce al difetto del possesso di stato quando risultino insussistenti i fatti indicati nell’art. 237, secondo comma, né osta alla proponibilità dell’azione di contestazione. Anche nell’ipotesi di matrimonio putativo è ammissibile, quindi, l’esercizio dell’azione di contestazione di legittimità, ove si adduca l’insussistenza del possesso di stato conforme all’atto di nascita. Legittimato all’azione di contestazione, in tale ipotesi, è anche il figlio. Cass. civ. sez. I, 12 maggio 1973, n. 1279

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