(1) La rubrica: «Atto di nascita conforme al possesso di stato» è stata così sostituita dall’attuale dall’art. 13, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).
(2) Le parole: «233, 234, 235 e 239» sono state così sostituite dalle attuali: «234, 239, 240 e 244» dall’art. 13, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).
(3) Le parole: «figlio legittimo» sono state così sostituite dalle attuali: «figlio nato nel matrimonio» dall’art. 105, comma 2, del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).
(4) Questo comma è stato abrogato dall’art. 13, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).