Art. 2378 – Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Procedimento d'impugnazione

Articolo 2378 - codice civile

L’impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell’impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma (1) dell’articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l’annullamento e provvede sul risarcimento dell’eventuale danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull’istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l’eventuale risarcimento dei danni. All’udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l’udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma (2) dell’articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma (3) dell’articolo 2377.
I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese (4).

Articolo 2378 - Codice Civile

L’impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell’impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma (1) dell’articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l’annullamento e provvede sul risarcimento dell’eventuale danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull’istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l’eventuale risarcimento dei danni. All’udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l’udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma (2) dell’articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma (3) dell’articolo 2377.
I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese (4).

Note

(1) Le parole: «secondo comma» sono state così sostituite dall’art. 5, lett. p), n. 1, del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Le parole: «terzo comma» sono state così sostituite dall’art. 5, lett. p), n. 2, del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Le parole: «quinto comma» sono state così sostituite dall’art. 5, lett. p), n. 2, del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 5, lett. p), n. 3, del D.L.vo 6 febbraio 2004, n. 37.

Massime

Il preventivo deposito di un’azione, quale prova della qualità di socio, è previsto dall’art. 2378 c.c. nel testo, ante riforma del 2003, applicabile “ratione temporis”, solo ai fini della legittimazione attiva nell’azione di annullamento delle delibere assembleari e non anche in quella diretta alla declaratoria di loro nullità (o inesistenza), la quale, invece, è proponibile da chiunque vi abbia interesse, e, quindi, anche da chi, avendo perso la qualità di socio per effetto della deliberazione che impugna per nullità (o inesistenza), intenda rimuoverne gli effetti illegittimamente prodotti, così ripristinando la suddetta qualità. Cass. civ. sez. I, 26 settembre 2016, n. 18845

La disposizione dell’art. 2378 c.c. (a norma della quale il socio che impugna la deliberazione dell’assemblea societaria deve depositare nella cancelleria del tribunale almeno un’azione ), specificamente dettata per le società per azioni, non si applica alle società cooperative, attese le più restrittive regole di circolazione dettate per la circolazione delle relative azioni. Cass. civ. sez. I, 13 dicembre 2002, n. 17848

L’impugnazione in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 2378 c.c. della deliberazione di revoca dei sindaci presuppone che si sia perfezionata la fattispecie complessa descritta dall’art. 2400 c.c. e – quindi – che la deliberazione abbia conseguito l’approvazione del tribunale prevista dal comma 2 dell’art. 2400 cit.; approvazione che non rappresenta una semplice verifica formale della regolarità della delibera, ma un atto di volontaria giurisdizione (con il quale viene esercitato un controllo circa l’esistenza della giusta causa) il quale rappresenta una fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell’effetto della revoca. Da ciò consegue che, in difetto del suddetto presupposto, l’impugnazione suddetta si renda inammissibile, non essendo, d’altronde, ipotizzabile un suo esercizio in via meramente preventiva. Cass. civ. sez. I, 10 luglio 1999, n. 7264

Ai fini dell’esercizio dell’azione tipica di annullamento (ex artt. 2377, 2378 c.c.) di delibere assembleari impugnate dal socio assente o dissenziente per contrarietà alla legge o allo statuto sociale, la ricorrenza dell’interesse ad agire non postula la concreta utilità del provvedimento chiesto al giudice rispetto alla situazione denunziata, identificandosi tale interesse nella stessa qualità di socio (che deve essere accompagnata dal deposito di azione ai sensi dell’art. 2378 c.c. ai fini della legittimazione sostanziale) ed essendo presupposto o presunto dal legislatore al semplice verificarsi delle condizioni prefissate. Cass. civ. sez. I, 4 dicembre 1996, n. 10814

La disposizione di cui all’art. 2378, comma 2, c.c. la quale stabilisce che, nel procedimento d’impugnazione di delibere assembleari, il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un’azione, non è applicabile alle società a responsabilità limitata, per le quali ai fini di tale impugnazione non è richiesto alcun particolare previo adempimento bensì il mero accertamento della titolarità del diritto di colui che impugna la delibera, che soggiace alle regole ordinarie, con la conseguenza che la relativa valutazione da parte del giudice del merito si sottrae al sindacato di legittimità, ove fondata su argomenti congrui e logicamente accettabili. Cass. civ. sez. I, 22 luglio 1994, n. 6834

In tema di impugnazione di delibera di una società a responsabilità limitata, l’art. 2378, primo comma, c.c. (richiamato espressamente dall’art. 2486 c.c. nel testo anteriore al D.L.vo n. 6 del 2003), stabilisce che il tribunale territorialmente competente è in via esclusiva e inderogabile quello del luogo in cui la società aveva la propria sede legale, determinata al momento dell’introduzione del giudizio. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato il principio ritenendo irrilevante la circostanza per cui proprio con la delibera impugnata la società avesse mutato la sede ed anche la sua denominazione sociale, in ragione della immediata esecutività delle delibere assembleari e della diversità dal caso, non dimostrato, di delibera di fusione per incorporazione). Cass. civ. sez. I, 11 settembre 2007, n. 19039

Il decreto della corte d’appello, che abbia pronunciato sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione societaria modificativa dell’atto costitutivo, non ha carattere decisorio, perché non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato e si risolve in un atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali, e, pertanto, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Cass. civ. sez. I, 7 dicembre 2011, n. 26363

Il provvedimento di diniego della sospensione della delibera impugnata, emanato nell’ambito del giudizio ex art. 2378 c.c. è destinato ad essere assorbito nella sentenza che definirà il giudizio e, quindi, non essendo né definitivo né decisorio, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; lo stesso provvedimento, poi, non assume carattere di definitività neppure a seguito dell’eventuale estinzione del processo, che non determina l’estinzione dell’azione e non preclude la proposizione di una nuova domanda di merito al fine di far valere i diritti dedotti in giudizio. Cass. civ. sez. I, 7 giugno 2007, n. 11360

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