Il preventivo deposito di un’azione, quale prova della qualità di socio, è previsto dall’art. 2378 c.c. nel testo, ante riforma del 2003, applicabile “ratione temporis”, solo ai fini della legittimazione attiva nell’azione di annullamento delle delibere assembleari e non anche in quella diretta alla declaratoria di loro nullità (o inesistenza), la quale, invece, è proponibile da chiunque vi abbia interesse, e, quindi, anche da chi, avendo perso la qualità di socio per effetto della deliberazione che impugna per nullità (o inesistenza), intenda rimuoverne gli effetti illegittimamente prodotti, così ripristinando la suddetta qualità. Cass. civ. sez. I, 26 settembre 2016, n. 18845
La disposizione dell’art. 2378 c.c. (a norma della quale il socio che impugna la deliberazione dell’assemblea societaria deve depositare nella cancelleria del tribunale almeno un’azione ), specificamente dettata per le società per azioni, non si applica alle società cooperative, attese le più restrittive regole di circolazione dettate per la circolazione delle relative azioni. Cass. civ. sez. I, 13 dicembre 2002, n. 17848
L’impugnazione in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 2378 c.c. della deliberazione di revoca dei sindaci presuppone che si sia perfezionata la fattispecie complessa descritta dall’art. 2400 c.c. e – quindi – che la deliberazione abbia conseguito l’approvazione del tribunale prevista dal comma 2 dell’art. 2400 cit.; approvazione che non rappresenta una semplice verifica formale della regolarità della delibera, ma un atto di volontaria giurisdizione (con il quale viene esercitato un controllo circa l’esistenza della giusta causa) il quale rappresenta una fase necessaria e terminale di una vera e propria sequenza procedimentale preordinata alla produzione dell’effetto della revoca. Da ciò consegue che, in difetto del suddetto presupposto, l’impugnazione suddetta si renda inammissibile, non essendo, d’altronde, ipotizzabile un suo esercizio in via meramente preventiva. Cass. civ. sez. I, 10 luglio 1999, n. 7264
Ai fini dell’esercizio dell’azione tipica di annullamento (ex artt. 2377, 2378 c.c.) di delibere assembleari impugnate dal socio assente o dissenziente per contrarietà alla legge o allo statuto sociale, la ricorrenza dell’interesse ad agire non postula la concreta utilità del provvedimento chiesto al giudice rispetto alla situazione denunziata, identificandosi tale interesse nella stessa qualità di socio (che deve essere accompagnata dal deposito di azione ai sensi dell’art. 2378 c.c. ai fini della legittimazione sostanziale) ed essendo presupposto o presunto dal legislatore al semplice verificarsi delle condizioni prefissate. Cass. civ. sez. I, 4 dicembre 1996, n. 10814
La disposizione di cui all’art. 2378, comma 2, c.c. la quale stabilisce che, nel procedimento d’impugnazione di delibere assembleari, il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno un’azione, non è applicabile alle società a responsabilità limitata, per le quali ai fini di tale impugnazione non è richiesto alcun particolare previo adempimento bensì il mero accertamento della titolarità del diritto di colui che impugna la delibera, che soggiace alle regole ordinarie, con la conseguenza che la relativa valutazione da parte del giudice del merito si sottrae al sindacato di legittimità, ove fondata su argomenti congrui e logicamente accettabili. Cass. civ. sez. I, 22 luglio 1994, n. 6834
In tema di impugnazione di delibera di una società a responsabilità limitata, l’art. 2378, primo comma, c.c. (richiamato espressamente dall’art. 2486 c.c. nel testo anteriore al D.L.vo n. 6 del 2003), stabilisce che il tribunale territorialmente competente è in via esclusiva e inderogabile quello del luogo in cui la società aveva la propria sede legale, determinata al momento dell’introduzione del giudizio. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato il principio ritenendo irrilevante la circostanza per cui proprio con la delibera impugnata la società avesse mutato la sede ed anche la sua denominazione sociale, in ragione della immediata esecutività delle delibere assembleari e della diversità dal caso, non dimostrato, di delibera di fusione per incorporazione). Cass. civ. sez. I, 11 settembre 2007, n. 19039
Il decreto della corte d’appello, che abbia pronunciato sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione societaria modificativa dell’atto costitutivo, non ha carattere decisorio, perché non incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato e si risolve in un atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali, e, pertanto, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Cass. civ. sez. I, 7 dicembre 2011, n. 26363
Il provvedimento di diniego della sospensione della delibera impugnata, emanato nell’ambito del giudizio ex art. 2378 c.c. è destinato ad essere assorbito nella sentenza che definirà il giudizio e, quindi, non essendo né definitivo né decisorio, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; lo stesso provvedimento, poi, non assume carattere di definitività neppure a seguito dell’eventuale estinzione del processo, che non determina l’estinzione dell’azione e non preclude la proposizione di una nuova domanda di merito al fine di far valere i diritti dedotti in giudizio. Cass. civ. sez. I, 7 giugno 2007, n. 11360