Il procedimento di convocazione dell’assemblea di società cooperativa bancaria – nella fattispecie quotata, ma senza pendenza di offerta pubblica sui suoi titoli – è disciplinato dall’art. 2366 c.c. (già richiamato dell’art. 2516, ed ora dall’art. 2519 c.c.), che prevede, nel testo “ratione temporis” vigente, la previa pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, con termine di almeno 15 giorni tra detta pubblicazione e la data dell’assemblea stessa, e non, invece, dalle norme, di fonte regolamentare e di deroga alla citata disposizione civilistica, fissate dall’art. 1 del d.m. 5 novembre 1998, n. 437, sulla base delle norme deleganti di cui agli artt. 104, comma 2, e 144, comma 3, del d.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58, non essendo estensibili alle società cooperative le procedure di specialità delle regole di convocazione assembleare, né in caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ove non ricorrente in fatto, né di sollecitazione alla raccolta delle deleghe, esclusa dall’art. 137 del richiamato Testo unico della finanza. Cass. civ. sez. I, 14 giugno 2012, n. 9776
L’indicazione, nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci, dell’elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un’indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un’indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni conseguenziali ed accessorie. La traduzione in atto di tali principi, implicando inevitabilmente una valutazione da compiere caso per caso e da rapportare alla specificità di ogni situazione, spetta al giudice del merito: pertanto, salvo che questi non abbia decisamente inteso discostarsi da essi, così violando o male applicando la norma, o che non abbia motivato in modo manchevole o contraddittorio il proprio convincimento, quella valutazione sfugge al sindacato di legittimità. Cass. civ. sez. I, 17 novembre 2005, n. 23269
Nell’ipotesi in cui l’assemblea dei soci di una società di capitali sia stata disposta su deliberazione del consiglio di amministrazione convocato dal suo presidente senza l’osservanza di una norma statutaria (nella specie, con un preavviso inferiore a quello previsto), il vizio della deliberazione di convocazione non comportante inesistenza o nullità della stessa deliberazione e consistente nella violazione di una regola interna alla collegialità nell’amministrazione pluripersonale e posta nell’interesse sociale non può essere fatto valere dal singolo socio che, non essendo stato leso in un proprio diritto, non è legittimato al riguardo, né quel vizio può riettersi sulla validità delle deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci, quando essa sia stata «convocata dagli amministratori» a norma dell’art. 2366 c.c. con atto per certo riferibile alla volontà dell’organo collegiale. Cass. civ. sez. I, 26 novembre 1998, n. 12012