In tema di società per azioni, la delibera di rinuncia all’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività assicurativa, non modificando l’atto costitutivo nei suoi elementi essenziali, ed essendo improduttiva, di per sé sola, di effetti esterni, non richiede l’intervento dell’assemblea straordinaria (art. 2365, primo comma, c.c.), e può pertanto, essere validamente assunta dall’assemblea ordinaria. Cass. civ. sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4690
In tema di società di capitali, la deliberazione che implichi un mutamento sostanziale dell’oggetto sociale non richiede la forma dell’assemblea straordinaria, atteso che, come si evince dal collegamento dell’art. 2365 c.c. che riserva all’assemblea straordinaria la competenza a deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo con il successivo art. 2436 che disciplina il regime di pubblicità di siffatte deliberazioni, tale peculiare procedimento di formazione e di espressione della volontà sociale è richiesto solo quando si tratti di apportare vere e proprie modiche al testo del contratto sociale (o dello statuto che fine forma parte integrante ), della cui redazione aggiornata si impone il deposito nel registro delle imprese. Cass. civ. sez. I, 6 giugno 2003, n. 9100
La clausola statutaria che prevede e disciplina la prelazione a favore dei soci nel trasferimento delle azioni partecipa della natura di ogni altra regola sulla quale si fonda l’assetto societario, sicché la modificazione o la soppressione di esso, come parte integrante dell’atto costitutivo, rientra nelle attribuzioni di revisione statutaria dell’assemblea straordinaria a norma dell’art. 2365 c.c. Cass. civ. sez. I, 26 novembre 1998, n. 12012
La deliberazione dell’assemblea straordinaria di una società di capitali, con cui viene aumentato il capitale sociale ed alcune delle quote dell’aumento vengono liberate mercé conferimento di beni immobili, non produce automaticamente effetto modificativo dell’atto costitutivo e non assume efficacia neanche nei rapporti tra soci e società, se non a seguito dell’omologazione da parte del tribunale, la quale ha lo scopo di assicurare, nell’interesse dei soci e dei terzi, il rispetto della legalità formale e sostanziale degli atti sociali maggiormente rilevanti, non solo di realizzarne la pubblicità verso i terzi. Pertanto, nel caso in cui venga rifiutata l’omologazione dell’indicata delibera e sopravvenga il fallimento della società, gli immobili oggetto del conferimento non possono ricomprendersi nell’attivo fallimentare, senza che assuma alcun rilievo la trascrizione della delibera effettuata in pendenza della procedura di omologazione e prima dell’instaurazione di quella fallimentare -, essendo anche la trascrizione condizionata alla richiamata omologazione (condizione che avrebbe dovuto risultare dalla nota di trascrizione). Cass. civ. sez. I, 29 agosto 1995, n. 9066