L’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
Il riferimento alla sede della società come luogo di convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata – di cui all’art. 2363 c.c. applicabile in forza del rinvio di cui all’art. 2486 c.c. (nel testo previgente al D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6) – può essere interpretato nel senso che, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea possa essere convocata entro l’ambito del territorio del comune in cui si trova la sede della società. Deve invece ritenersi illegittima la convocazione dell’assemblea in un comune diverso da quello ove si trova la sede sociale, benché distante pochi chilometri e facilmente raggiungibile senza aggravi di costi. Cass. civ. sez. I, 17 gennaio 2007, n. 1034
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